Famiglia Fantasma

TUTTO SULL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Posted on: ottobre 31, 2007

L’Amministratore di Sostegno è una figura relativamente nuova (legge n. 6 del 9 Gennaio 2004), e rappresenta qualcosa di simile ma molto più snello rispetto al Tutore o al Curatore.
L’istituto dell’Amministratore di Sostegno si rivolge alle persone che possono avere necessità di protezione, magari momentanea o limitata: ad esempio le persone con trauma temporaneo.

Le novità di questa figura rispetto alle figure classiche di Tutore e Curatore sono le seguenti:
 – la regola per decidere chi ha bisogno di questa figura è la capacità di agire (anche temporanea) del soggetto e non l’infermità mentale
 – il cammino processuale è accelerato: permettere al giudice di nominare un Aministratore di Sostegno in poco tempo (una settimana massimo un mese)
 – viene sottolineata dalla legge la finalità “morale”di questa figura (nota bene: questo punto va specificamente a favore dei conviventi)
 – l’obbligo per lAmministratore di sostegno di agire secondo il miglior bene della persona amministrata: il soggetto interessato, dunque, non rischia che il suo Amministratore nominato possa approfittare della situazione.
 – in mancanza di coniuge, il giudice è tenuto ad assegnare la nomina al convivente abituale del soggetto.

COME SI NOMINA UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (continua…)

—————NOMINA SUL MOMENTO
La nomina di un Amministratore di Sostegno non è una situazione automatica per ogni persona che si trova nell’incapacità di agire. Deve accadere che un cittadino si presenti dal giudice per chiedergli di effettuare questa nomina, provandone l’opportunità.
Il giudice entro 30 giorni (se viene riconosciuta l’urgenza, i giorni sono 7) dovrà decidere chi sarà l’Amministratore di Sostegno, scegliendolo tra le persone prossime al soggetto, secondo queste priorità: il coniuge non separato, la persona stabilmente convivente, uno dei genitori o dei fratelli, un parente entro il quarto grado,un’altra persona idonea. Dunque, nei casi di persone omosessuali, la probabilità di essere nominati amministratori di sostegno è massima.

Conclusa la fase istruttoria (molto snella, nella quale vengono ascoltati i familiari diretti e le persone più vicine), il giudice indica con decreto l’amministratore di sostegno e precisa quali operazioni questi potrà effettuare “in nome e per conto”del disabile.

Alla nomina del giudice, in linea teorica si possono opporre i familiari, anche di grado elevato. Tuttavia la legge è abbastanza chiara e raramente il giudice si ritrova a rivedere le scelte fatte.

————-NOMINA PREVENTIVA
L’art. 408 del codice civile prevede che l’amministratore di sostegno possa essere scelto dall’interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, “mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata”. In ogni caso, agli atti pratici, è sempre necessario un notaio.

Il giudice o altre persone fino al quarto grado di parentela possono opporsi a questa volontà solo per gravi motivi. Ad esempio se la persona designata “in ragione della sua condizione complessiva, del modus vivendi e delle sue qualità,anche morali, non appaia obiettivamente idonea ad attendere adeguatamente ai compiti che il giudice ritiene di dover assegnare all’amministratore con riguardo al caso concreto”.

Il vantaggio di nominare in precedenza il proprio amministratore di sostegno, è triplice:
1) finché il giudice non termina la fase istruttoria, sono fondamentali le volontà preventivamente espresse dall’interessato. Detto in altre parole, se il soggetto si ritrovasse nell’incapacità di agire improvvisamente, il giudice, sin da subito, potrebbe emettere una nomina urgente o temporanea secondo le indicazioni del diretto interessato. Invece, senza un nomina precedente,  passerebbero dai 7 ai 30 giorni in cui il soggetto è privo di un amministratore di sostegno oppure viene nominato temporaneamnte un assistente sociale o altro familiare.
2) durante la fase istruttoria, i compiti del giudice risultano semplificati, e la decisione sarà più veloce e certa.
3) ogni possibile obiezione alla decisione del giudice risulterebbe ancora più difficile da prendersi in debita considerazione.

UNA CURIOSITA’

Il progetto di legge dei DiCo (ve li ricordate, quella calderolica “porcata”…) prevedeva addirittura che due persone in rapporto di Aminstrazione di Sostegno non potevano stipulare i DiCo. Cosa che ha suscitato i dubbi di tutta la comunità giuridica perché la legge esprime chiaramente il concetto che dopo il coniuge, il più adatto a svolgere questo luogo è, generalmente, il convivente.

ALCUNI LINK

Questi sono alcuni link che danno informazioni generiche sulla figura dell’Amministratore di sostegno: Link numero 1Link numero 2

In questa pagina della Regione Lombardia c’è un bel riassunto finale molto “operativo”. Da notare che si trova nella sezione “famiglia”.

3 Risposte to "TUTTO SULL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO"

Ti dirò che da quando è uscita questa legge ci ho avuto spesso a che fare con questo istituto ma è la prima volta che mi capita di vederla sotto la luce in cui la proponi. Bisognerà vedere se, nel caso, la dicitura: “in ragione della sua condizione complessiva, del modus vivendi e delle sue qualità,anche morali, non appaia obiettivamente idonea ad attendere adeguatamente ai compiti che il giudice ritiene di dover assegnare all’amministratore con riguardo al caso concreto” verrà interpretata in maniera idonea o invece alla Natzinger!

CIao Francesco,
se intendi dire che lavori nell’ambito giuridico-legislativo, valuta l’opportunità di iscriverti al gruppo google (la colonna a sinistra) che a breve diventerà attivo. Il tuo contributo potrebbe essere importante.
Quanto ai dubbi leciti che esponi sul’intrepretazione della legge, mi permetto solo di circostanziarli, cosicché risultino meno depressivi e più “normali”. Ad esempio, se la famiglia non ha nulla in contrario, difficilmente il giudice andrà contro il volere dei genitori del soggetto interessato, non credi? Il problema che introduci tu, quindi, può avere senso solo se i genitori del soggetto temporaneamente inabile contrastano la relazione. E solo se il giudice è effettivamente omofobo. Due condizioni forti, quindi. E’ evidente che in questi casi è bene premunirsi in maniera “multipla” rafforzando la volontà. Ad esempio con una procura speciale.
Faccio questa specificazione perché l’ottica che cerco di dare al mio blog (non so se ci riesco sempre: essere assertivi) credo sia l’arma vincente per promuovere nuove iniziative efficaci per i diritti degli omosessuali che vogliono sposarsi…

Purtroppo no, io lavoro nell’ambito dei Servizi Sociali, e quindi con l’amministrazione di sostegno ci ho a che fare non in sede istruttiva legale ma per gli apsetti di contorno.Non so se può essere utile ugualmente.

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